Sentenza 32/1974 (ECLI:IT:COST:1974:32)
Massima numero 7044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  05/02/1974;  Decisione del  05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7041  7042  7043


Titolo
SENT. 32/74 D. PROFESSIONI LIBERE - PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE - COD. CIV., ART. 2233, PRIMO COMMA - COMPENSO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, SENTITO IL PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE COMPETENTE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI SVOLGE UNA DIVERSA PROFESSIONE O ATTIVITA', PER LA QUALE NON E' COSTITUITO ALCUN ORDINE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2233 del codice civile non viola l'art. 3 della Costituzione per il fatto che, ricorrendone le condizioni, dispone che il giudice determini il compenso del prestatore d'opera intellettuale sentito il parere dell'ordine professionale competente. Non si determina infatti una disparita' di trattamento tra professioni organizzate attraverso gli ordini e professioni che tale organizzazione non abbiano in quanto il parere in questione non e' vincolante e non incide sull'attivita' istruttoria e decisoria del giudice il quale puo' compiere tutti gli atti ritenuti utili o necessari per la determinazione del compenso al prestatore d'opera intellettuale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte