Sentenza 33/1974 (ECLI:IT:COST:1974:33)
Massima numero 7045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/02/1974; Decisione del
05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7046
Titolo
SENT. 33/74 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA PER L'INABILITA' PERMANENTE - AZIONE PER CONSEGUIRLA DALL'INAIL - PRESCRIZIONE TRIENNALE - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 67, PRIMO COMMA; LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 16, PRIMO COMMA; D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 112, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.
SENT. 33/74 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA PER L'INABILITA' PERMANENTE - AZIONE PER CONSEGUIRLA DALL'INAIL - PRESCRIZIONE TRIENNALE - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 67, PRIMO COMMA; LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 16, PRIMO COMMA; D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 112, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.
Testo
Gli artt. 67, primo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, 16, primo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e 112, primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispongono che l'azione per conseguire dalla INAIL la rendita per l'inabilita' permanente si prescrive nel termine triennale, non contrastano con il diritto dei lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di vita in caso di infortunio o malattia, di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Invero questa Corte, in numerose decisioni, ha gia' affermato che tale norma costituzionale "attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalita' necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento", ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi e' disciplinato l'esercizio" (sent. n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Non sussiste qui l'illegittimita' denunciata posto che la norma impugnata nel sancire il termine triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla manifestazione della malattia professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'Istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilita' della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia in fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilita' permanente. La disposizione, inoltre, costituisce applicazione del principio secondo cui la prescrizione e' un modo generale d'estinzione dei diritti, il quale, per l'esigenza di certezza che tocca qualunque diritto, opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente garantiti (sent. n. 63 del 1966).
Gli artt. 67, primo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, 16, primo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e 112, primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispongono che l'azione per conseguire dalla INAIL la rendita per l'inabilita' permanente si prescrive nel termine triennale, non contrastano con il diritto dei lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di vita in caso di infortunio o malattia, di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Invero questa Corte, in numerose decisioni, ha gia' affermato che tale norma costituzionale "attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalita' necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento", ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi e' disciplinato l'esercizio" (sent. n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Non sussiste qui l'illegittimita' denunciata posto che la norma impugnata nel sancire il termine triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla manifestazione della malattia professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'Istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilita' della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia in fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilita' permanente. La disposizione, inoltre, costituisce applicazione del principio secondo cui la prescrizione e' un modo generale d'estinzione dei diritti, il quale, per l'esigenza di certezza che tocca qualunque diritto, opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente garantiti (sent. n. 63 del 1966).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte