Sentenza 160/2020 (ECLI:IT:COST:2020:160)
Massima numero 43325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  24/06/2020;  Decisione del  24/06/2020
Deposito del 23/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Caccia - Norme della Regione Marche - Piani di controllo della fauna selvatica (nella specie: cinghiale) - Inclusione dei cacciatori tra i soggetti attuatori - Autorizzazione al prelievo in forma collettiva, con il metodo della braccata e della girata, nelle zone e nei periodi preclusi alla caccia -Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Inadeguatezza della motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge reg. Marche n. 7 del 1995, che prevedono, il comma 2-bis, che la Regione possa autorizzare il prelievo del cinghiale in forma collettiva, con il metodo della braccata e della girata, in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia, tramite i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, e il comma 3 che, per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, sia consentito avvalersi di operatori muniti della licenza di caccia all'uopo autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica. L'ordinanza di rimessione si è limitata a richiamare le sentenze costituzionali n. 217 del 2018 e n. 139 del 2017, relative a questioni ritenute sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate, senza minimamente motivare le ragioni di tale sovrapposizione e senza spiegare perché l'inclusione dei cacciatori, dotati di specifici requisiti di qualificazione e che operano sotto il coordinamento e il controllo del personale della Provincia, nell'elenco degli attuatori dei piani di controllo del cinghiale incida in senso peggiorativo sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e comporti la violazione del parametro evocato.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione per relationem, attraverso il richiamo agli argomenti evidenziati dalle parti o ad altre pronunce giurisdizionali, non è ammessa se il rimettente non esplicita i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza e non mostra di aderire alle argomentazioni a cui si richiama. (Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2019 e n. 88 del 2018; ordinanze n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  05/01/1995  n. 7  art. 25  co. 2

legge della Regione Marche  05/01/1995  n. 7  art. 25  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte