Ordinanza 39/1974 (ECLI:IT:COST:1974:39)
Massima numero 7053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  05/02/1974;  Decisione del  05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 39/74. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - CODICE PENALE, ART. 312, TERZO COMMA - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3, 101, 104, 110 e 112 della Costituzione ed alla legge 24 marzo 1958, n. 195, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al Ministero per la Grazia e Giustizia (cfr. gia sentenze n. 22 del 1959, 91 del 1971 e 142 del 1973, nonche' ord. n. 5 del 1974).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 110

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte

legge  24/03/1958  n. 195  art. 0