Sentenza 40/1974 (ECLI:IT:COST:1974:40)
Massima numero 7054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/02/1974;  Decisione del  21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7055


Titolo
SENT. 40/74 A. PROCESSO PENALE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A FAVORE DELLA PARTE LESA CHE SI E' COSTITUITA PARTE CIVILE E NE HA FATTO RICHIESTA - COD. PROC. PEN., ART. 489, IN RELAZIONE ALL'ART. 2054 COD. CIVILE - DANNI DERIVANTI DALLO SCONTRO TRA VEICOLI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE LA LIQUIDAZIONE AVVENGA IN SEDE PENALE O IN UN SUCCESSIVO E SEPARATO GIUDIZIO CIVILE - DIVERSITA' DEL REGIME PROBATORIO ANCHE SE LE AZIONI, CIVILE E PENALE, SONO CONGIUNTAMENTE ESERCITATE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 489 del c.p.p. in relazione all'art. 2054 del cod. civile, nella parte in cui - secondo l'assunto del giudice a quo - essa non consentirebbe l'applicazione, anche in sede penale, ai soli effetti civili, delle presunzioni previste dalla legge in tema di responsabilita' civile derivante da circolazione di veicoli. L'infondatezza della questione discende dal fatto che l'azione civile, pur inserita in via accessoria e subordinata nel processo penale, non perde, per effetto di quella inserzione ne' le sue caratteristiche sostanziali, quale, ad esempio la disponibilita', ne' quelle attinenti alla sfera processuale che le e' propria, quali il principio della domanda, il limite del petitum e il suo stesso sistema probatorio. Pertanto, il giudice penale, una volta accertata la responsabilita' penale dell'imputato, e' tenuto, nel decidere delle domande civili di restituzione e di risarcimento dei danni, a fare applicazione dei principi che regolano l'azione civile e in particolare di quelli relativi all'onere della prova, previsti dall'art. 2054 del codice civile. All'azione penale e all'azione civile, anche se congiuntamente esercitata, vanno applicati i principi propri a ciascuna di esse: qualora, per il differente regime probatorio, il giudice penale, nell'esaminare l'azione civile dovesse pervenire a risultati diversi da quelli derivanti dagli accertamenti compiuti in sede penale, la discordanza tra le due parti di una stessa sentenza non implica contraddittorieta' di giudicati e comunque, non e' piu' rilevante di quella che si verificherebbe se le decisioni, relative a una stessa fattispecie costituente reato e produttiva di danni, fossero assunte in due diversi giudizi, quello penale e quello civile, instaurati separatamente e successivamente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte