Sentenza 40/1974 (ECLI:IT:COST:1974:40)
Massima numero 7055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7054
Titolo
SENT. 40/74 B. PROCESSO PENALE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A FAVORE DELLA PARTE LESA CHE SI E' COSTITUITA PARTE CIVILE E NE HA FATTO RICHIESTA - COD. PROC. PEN., ART. 489, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 282, 283 E 373 COD. PROC. CIVILE - DIVERSITA' DEL REGIME CONCERNENTE L'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA EMESSA NEL PROCESSO CIVILE O IN QUELLO PENALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/74 B. PROCESSO PENALE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A FAVORE DELLA PARTE LESA CHE SI E' COSTITUITA PARTE CIVILE E NE HA FATTO RICHIESTA - COD. PROC. PEN., ART. 489, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 282, 283 E 373 COD. PROC. CIVILE - DIVERSITA' DEL REGIME CONCERNENTE L'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA EMESSA NEL PROCESSO CIVILE O IN QUELLO PENALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 489 del cod. proc. penale in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del cod. proc. civ., sotto il profilo del diverso regime concernente la esecutivita' della sentenza civile e quella delle disposizioni della sentenza penale di condanna relative ai danni. Ed invero, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo, non puo' ritenersi irrazionale la scelta del legislatore di assoggettare a unicita' di regime la sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella civile. La differente disciplina stabilita dal legislatore in ordine alla esecutivita' della sentenza civile e alla esecutivita' delle disposizioni della sentenza penale di condanna relativa ai danni, e' stata comunque notevolmente attenuata dalla legge 15 dicembre 1972 n. 773, (art. 9), che ha introdotto il principio secondo cui la provvisionale, a seconda dei casi, puo' oppure deve essere munita dalla clausola di provvisoria esecuzione.
Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 489 del cod. proc. penale in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del cod. proc. civ., sotto il profilo del diverso regime concernente la esecutivita' della sentenza civile e quella delle disposizioni della sentenza penale di condanna relative ai danni. Ed invero, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo, non puo' ritenersi irrazionale la scelta del legislatore di assoggettare a unicita' di regime la sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella civile. La differente disciplina stabilita dal legislatore in ordine alla esecutivita' della sentenza civile e alla esecutivita' delle disposizioni della sentenza penale di condanna relativa ai danni, e' stata comunque notevolmente attenuata dalla legge 15 dicembre 1972 n. 773, (art. 9), che ha introdotto il principio secondo cui la provvisionale, a seconda dei casi, puo' oppure deve essere munita dalla clausola di provvisoria esecuzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte