Sentenza 41/1974 (ECLI:IT:COST:1974:41)
Massima numero 7056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 41/74. PROCESSO CIVILE - COD. PROC. CIV., ART. 705, PRIMO COMMA - DIVIETO AL CONVENUTO NEL GIUDIZIO POSSESSORIO DI PROPORRE GIUDIZIO PETITORIO, FINCHE' IL PRIMO NON SIA DEFINITO E LA DECISIONE ESEGUITA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL DIRITTO - ADEGUAMENTO ALLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI - LIMITI DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELLA CONGRUITA' - AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA' - POSSIBILE DIVERSITA' DI DISCIPLINA - NON E' VIETATA DAGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 41/74. PROCESSO CIVILE - COD. PROC. CIV., ART. 705, PRIMO COMMA - DIVIETO AL CONVENUTO NEL GIUDIZIO POSSESSORIO DI PROPORRE GIUDIZIO PETITORIO, FINCHE' IL PRIMO NON SIA DEFINITO E LA DECISIONE ESEGUITA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL DIRITTO - ADEGUAMENTO ALLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI - LIMITI DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELLA CONGRUITA' - AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA' - POSSIBILE DIVERSITA' DI DISCIPLINA - NON E' VIETATA DAGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'art. 24 della Costituzione non impedisce che l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente regolato in relazione alle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelare, purche' non sia svuotato del suo contenuto, ne' gli artt. 3 e 42 vietano - sempre che non siano superati i limiti della ragionevolezza e congruita' - di disciplinare variamente l'esercizio delle azioni a tutela della proprieta'. Non e' fondata, pertanto, in relazione alle norme su dette, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 705, comma primo, c.p.c., il quale - vietando al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio, finche' il primo non sia definito e la decisione eseguita - regola in maniera congrua e razionale il concorso delle azioni a difesa della proprieta' e del possesso.
L'art. 24 della Costituzione non impedisce che l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente regolato in relazione alle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelare, purche' non sia svuotato del suo contenuto, ne' gli artt. 3 e 42 vietano - sempre che non siano superati i limiti della ragionevolezza e congruita' - di disciplinare variamente l'esercizio delle azioni a tutela della proprieta'. Non e' fondata, pertanto, in relazione alle norme su dette, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 705, comma primo, c.p.c., il quale - vietando al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio, finche' il primo non sia definito e la decisione eseguita - regola in maniera congrua e razionale il concorso delle azioni a difesa della proprieta' e del possesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte