Sentenza 42/1974 (ECLI:IT:COST:1974:42)
Massima numero 7057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  21/02/1974;  Decisione del  21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 42/74. PROCESSO PENALE - LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - TERMINI MASSIMI DI DURATA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA - MANCANZA NEI GIUDIZI PRETORILI - COD. PROC. PEN., ART. 272, TERZO COMMA (NEL TESTO DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 1 MAGGIO 1970, N. 192, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 1x LUGLIO 1970, N. 406) - INCISO "E NON E' STATO EMESSO IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO" - VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE NON FONDATEZZA DI QUESTIONI PROPOSTE NEI CONFRONTI DEGLI ARTT. 236, QUARTO COMMA, E 275, PRIMO COMMA, DELLO STESSO CODICE. LIBERTA' PERSONALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - COMPATIBILITA' COL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 27, SECONDO COMMA).

Testo
Nei procedimenti di competenza del potere, quando il decreto di citazione sia stato emesso o, trattandosi di rito direttissimo, non debba essere emesso, la detenzione preventiva non ha piu' limiti, posto che i termini globali massimi, di cui all'art. 272, quinto comma, c.p.p., pari al doppio di quelli stabiliti per la fase istruttoria dal primo comma dello stesso articolo, riguardano i processi con istruzione formale, e non possono, ne' dal punto di vista letterale ne' da quello logico, essere trasferiti ai giudizi pretorili. L'inciso "e non e' stato emesso il decreto di citazione a giudizio", contenuto nel terzo comma dell'art. 272 c.p.p., nel testo risultante dall'art. 1 del d.l. 1 maggio 1970, n. 192, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 1970, n. 406, e' pertanto in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, per le stesse ragioni che indussero la Corte a ritenere illegittimo, con sent. n. 64 del 1970, il testo previgente. L'illegittimita' ora dichiarata rende conseguentemente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 236, quarto comma, e 275, primo comma, c.p.p., sollevate per i medesimi motivi, con riferimento allo stesso art. 13, ultimo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte