Sentenza 44/1974 (ECLI:IT:COST:1974:44)
Massima numero 7059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SOGGETTI AMMESSI A COSTITUIRSI - NOTIFICATARI DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - PARTI IN CAUSA DEL GIUDIZIO DI MERITO NEL MOMENTO IN CUI VIENE DISPOSTO IL RINVIO - EVENTUALI VIZI DI COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO A QUO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 44/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SOGGETTI AMMESSI A COSTITUIRSI - NOTIFICATARI DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - PARTI IN CAUSA DEL GIUDIZIO DI MERITO NEL MOMENTO IN CUI VIENE DISPOSTO IL RINVIO - EVENTUALI VIZI DI COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO A QUO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
I vizi di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito non sono rilevabili nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, in quanto la partecipazione a quest'ultimo e' riservata a coloro ai quali, a norma dell'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificata l'ordinanza di rinvio, cioe' alle parti in causa nel giudizio "a quo" nel momento in cui viene disposto il rinvio. Non puo' pertanto portarsi il giudizio della Corte sul legittimo istaurarsi di quei rapporti processuali.
I vizi di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito non sono rilevabili nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, in quanto la partecipazione a quest'ultimo e' riservata a coloro ai quali, a norma dell'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificata l'ordinanza di rinvio, cioe' alle parti in causa nel giudizio "a quo" nel momento in cui viene disposto il rinvio. Non puo' pertanto portarsi il giudizio della Corte sul legittimo istaurarsi di quei rapporti processuali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23