Ricorso in via principale - Sufficiente chiarezza espositiva dei motivi di censura - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per il carattere assertivo, generico e congetturale delle censure - nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019. Il ricorso espone con sufficiente chiarezza i termini attraverso i quali si assume realizzata l'invasione della competenza esclusiva dello Stato, in relazione all'attribuzione, da parte della Regione, di competenze legislative attinenti alla materia "tutela della concorrenza"; è inoltre precisato il contenuto delle norme invocate quali parametro interposto, l'inerenza di queste ultime alla stessa materia ed i punti di contrasto che ne emergono dalla lettura delle norme regionali oggetto di sindacato.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. Ove, poi, venga censurata una norma regionale in quanto invasiva di un ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il ricorso deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; e, se il vizio viene prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 232 del 2019, n. 109 del 2018, n. 107 del 2017, n. 64 del 2016 e n. 82 del 2015).