Sentenza 44/1974 (ECLI:IT:COST:1974:44)
Massima numero 7060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  21/02/1974;  Decisione del  21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7059  7061


Titolo
SENT. 44/74 B. RIFORMA FONDIARIA - TERRENI COSTITUENTI IL "TERZO RESIDUO" CONSERVATO A FAVORE DELLA DITTA ESPROPRIATA - VINCOLO DI INDISPONIBILITA' ANTERIORMENTE IMPOSTO - DD.PP.RR. 17 LUGLIO 1957 E 3 GENNAIO 1958: RIMUOVONO IL VINCOLO E TRASFERISCONO ALL'ENTE ESPROPRIANTE LA QUOTA DI TALI TERRENI AD ESSO SPETTANTE - RIFLETTE ATTIVITA' MERAMENTE ESECUTIVA - ESTRANEITA' ALL'AMBITO DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - NATURA AMMINISTRATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA.

Testo
I decreti del Presidente della Repubblica con cui, a norma degli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sulla riforma fondiaria, viene disposta, a seguito dei dovuti accertamenti, la rimozione del vincolo di indisponibilita' precedentemente imposto sui terreni costituenti il terzo residuo conservato a favore della ditta espropriata, e viene trasferita a favore dell'Ente espropriante la quota di tali terreni ad esso spettante, riflettono attivita' tipicamente esecutiva che resta, ovviamente, fuori dell'ambito della delega legislativa di cui all'art. 4 della citata legge n. 841 del 1950. I decreti stessi, pertanto, hanno natura di atti amministrativi e non sono suscettibili del sindacato di legittimita' costituzionale che spetta alla Corte unicamente sulle leggi e gli atti aventi forza di legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 0