Sentenza 44/1974 (ECLI:IT:COST:1974:44)
Massima numero 7061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  21/02/1974;  Decisione del  21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7059  7060


Titolo
SENT. 44/74 C. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - RIFERIMENTO AI DATI CATASTALI IN VIGORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - DD.PP.RR. 18 DICEMBRE 1952, N. 3620; 27 DICEMBRE 1952, N. 3865; 29 NOVEMBRE 1952, N. 2879 - SI RIFERISCONO A DATI SUCCESSIVI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I decreti di espropriazione fondiaria 18 dicembre 1952, n. 3620, 27 dicembre 1952, n. 3865 e 29 novembre 1952, n. 2879, risultando emanati sulla base di procedimenti espropriativi in cui erano stati tenuti presenti dati catastali diversi da quelli in vigore al 15 novembre 1949, hanno esorbito dai limiti della delega legislativa di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che detta invece inderogabilmente la condizione del riferimento alla data predetta ai fini della determinazione della consistenza delle proprieta' assoggettabili ad esproprio. I decreti suddetti, pertanto, sono illegittimi perche' in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.. Cio', peraltro, salva restando la competenza del giudice ordinario in relazione ad ogni eventuale successivo accertamento circa la rispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto effettivamente esistente al 15 novembre 1949, limitatamente alla estensione dei terreni e con esclusione di valutazioni attinenti all'estimo catastale, come tali sottratte alla competenza del giudice stesso ai sensi dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, nonche' dell'ultimo comma dell'art. 6 legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte