Sentenza 45/1974 (ECLI:IT:COST:1974:45)
Massima numero 7062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7063
Titolo
SENT. 45/74 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - LEGGE 21 APRILE 1967, N. 272, ART. 1 - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI GRADUARE LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 51 DEL T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN CASO DI MANCATO USO DELLA POTESTA' - FATTISPECIE - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 45/74 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - LEGGE 21 APRILE 1967, N. 272, ART. 1 - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI GRADUARE LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 51 DEL T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN CASO DI MANCATO USO DELLA POTESTA' - FATTISPECIE - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La denunzia della illegittimita' costituzionale di una norma che dia all'Amministrazione la facolta' di graduare talune sanzioni, in quanto il mancato uso di tale potesta' puo' dare luogo a violazione del principio di eguaglianza, e' inammissibile allorche' in concreto l'Amministrazione ha fatto uso di tale facolta'.
La denunzia della illegittimita' costituzionale di una norma che dia all'Amministrazione la facolta' di graduare talune sanzioni, in quanto il mancato uso di tale potesta' puo' dare luogo a violazione del principio di eguaglianza, e' inammissibile allorche' in concreto l'Amministrazione ha fatto uso di tale facolta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte