Sentenza 45/1974 (ECLI:IT:COST:1974:45)
Massima numero 7062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  21/02/1974;  Decisione del  21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7063


Titolo
SENT. 45/74 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - LEGGE 21 APRILE 1967, N. 272, ART. 1 - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI GRADUARE LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 51 DEL T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN CASO DI MANCATO USO DELLA POTESTA' - FATTISPECIE - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La denunzia della illegittimita' costituzionale di una norma che dia all'Amministrazione la facolta' di graduare talune sanzioni, in quanto il mancato uso di tale potesta' puo' dare luogo a violazione del principio di eguaglianza, e' inammissibile allorche' in concreto l'Amministrazione ha fatto uso di tale facolta'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte