Sentenza 45/1974 (ECLI:IT:COST:1974:45)
Massima numero 7063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7062
Titolo
SENT. 45/74 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 51 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI - IDENTITA' DI SANZIONE IN CASO DI RECIDIVA SPECIFICA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 45/74 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 51 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI - IDENTITA' DI SANZIONE IN CASO DI RECIDIVA SPECIFICA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La previsione della identica sanzione consistente nella cessata garanzia del rischio nel caso di recidiva specifica in violazioni di obblighi assicurativi, non viola il principio di eguaglianza, in quanto attua una disciplina differenziata per situazioni differenziate per la mancanza di recidiva.
La previsione della identica sanzione consistente nella cessata garanzia del rischio nel caso di recidiva specifica in violazioni di obblighi assicurativi, non viola il principio di eguaglianza, in quanto attua una disciplina differenziata per situazioni differenziate per la mancanza di recidiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte