Sentenza 46/1974 (ECLI:IT:COST:1974:46)
Massima numero 7064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  21/02/1974;  Decisione del  21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7065


Titolo
SENT. 46/74 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - COD. PROC. CIV., ART. 460, E D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 58 - AZIONE GIUDIZIARIA SUBORDINATA ALLA PREVIA PROPOSIZIONE DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO E SOGGETTA A TERMINE DI DECADENZA - FINALITA' - NON VIOLANO GLI ARTT. 24 E 113, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - NON E' PRECLUSO AL LEGISLATORE DI REGOLARE I MODI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO.

Testo
Non contrastano con il diritto all'azione e con il principio che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro gli atti della pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, Cost.) gli artt. 460 c.p.c., 57 e 58 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui condizionano l'esercizio dell'azione giudiziaria in tema di assegni familiari alla previa proposizione di un ricorso amministrativo, e stabiliscono brevi termini di decadenza per proporre l'azione giudiziaria. Invero come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, proprio con riferimento alle norme che disciplinano i ricorsi in tema di assegni familiari (artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, richiamati dall'impugnato art. 58 citato D.P.R. n. 797 del 1955), il principio secondo cui la tutela giurisdizionale e' garantita contro gli atti della pubblica Amministrazione, non vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione (sent. n. 47 del 1964). Aggiungasi che la normativa in esame tende a far portare alla cognizione del giudice le sole controversie non eliminabili in via amministrativa nel presupposto che l'INPS si conformi a legalita', il che non vuol dire affatto escludere o limitare la tutela giurisdizionale. Ne' v'e' pericolo che l'inerzia o le lungaggini della pubblica Amministrazione possano procrastinare intollerabilmente la tutela giudiziale dei diritti: per il combinato disposto degli impugnati artt. 57 e 58 D.P.R. n. 797 del 1955 e degli artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, alla stregua della comune recente interpretazione giurisprudenziale, in caso di omessa pronuncia sul ricorso promosso dall'interessato, il procedimento amministrativo deve ritenersi concluso allo scadere del novantesimo giorno dalla proposizione del ricorso, con l'ulteriore conseguenza, in tale ipotesi, di proponibilita' dell'azione giudiziaria senza che corra alcun termine di decadenza. L'adempimento dell'onere in esame non puo' neppure considerarsi a priori uno svantaggio del titolare delle prestazioni previdenziali giacche' la procedura amministrativa rappresenta in molti casi il modo di soddisfare della pretesa piu' pronto e meno dispendioso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 3

Altri parametri e norme interposte