Sentenza 46/1974 (ECLI:IT:COST:1974:46)
Massima numero 7065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7064
Titolo
SENT. 46/74 B. DIRITTO DI DIFESA - TERMINE PER IL SUO ESERCIZIO - NON DEV'ESSERE TALE DA NON RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO CUI SI RIFERISCE. (COSTITUZIONE, ART. 24).
SENT. 46/74 B. DIRITTO DI DIFESA - TERMINE PER IL SUO ESERCIZIO - NON DEV'ESSERE TALE DA NON RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO CUI SI RIFERISCE. (COSTITUZIONE, ART. 24).
Testo
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la brevita' di un termine per configurare un vizio d'illegittimita' della norma che lo prevede, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, deve essere tale "da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce" (sent. n. 10 del 1970). Ora non puo' dirsi che i termini in contestazione - quello di 120 giorni per presentare il ricorso amministrativo, e l'altro di 30 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, decorrente dalla ricezione della decisione ministeriale - siano tali da frustrare le esigenze di protezione giurisdizionale dell'interessato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la brevita' di un termine per configurare un vizio d'illegittimita' della norma che lo prevede, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, deve essere tale "da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce" (sent. n. 10 del 1970). Ora non puo' dirsi che i termini in contestazione - quello di 120 giorni per presentare il ricorso amministrativo, e l'altro di 30 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, decorrente dalla ricezione della decisione ministeriale - siano tali da frustrare le esigenze di protezione giurisdizionale dell'interessato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte