Sentenza 47/1974 (ECLI:IT:COST:1974:47)
Massima numero 7066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 47/74 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. PEN., ART. 387, PRIMO COMMA - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO - ASSUNTA DISPARITA' DI POSIZIONE TRA IMPUTATO E PUBBLICO MINISTERO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 47/74 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. PEN., ART. 387, PRIMO COMMA - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO - ASSUNTA DISPARITA' DI POSIZIONE TRA IMPUTATO E PUBBLICO MINISTERO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza 24 aprile 1971 del Giudice istruttore del Tribunale di Genova - per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza 24 aprile 1971 del Giudice istruttore del Tribunale di Genova - per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte