Ordinanza 49/1974 (ECLI:IT:COST:1974:49)
Massima numero 7068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 49/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE - R.D. 18 DICEMBRE 1941, N. 1368, ART. 58, IN CORRELAZIONE AL R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, E R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 82 - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO CIVILE.
ORD. 49/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE - R.D. 18 DICEMBRE 1941, N. 1368, ART. 58, IN CORRELAZIONE AL R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, E R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 82 - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO CIVILE.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza, in assenza di qualsiasi considerazione sul punto, considerato che, nel caso di specie, egli avrebbe dovuto applicare non il mero impugnato art. 58, disp. att. c.p.c. ma tale norma in correlazione al disposto degli artt. 10 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui, alla stregua dell'interpretazione della Cassazione, al procuratore costituito, avente domicilio dichiarato entro la circoscrizione del tribunale cui e' assegnato, le comunicazioni e notificazioni necessarie non possono essere fatte presso la Cancelleria del giudice adito.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza, in assenza di qualsiasi considerazione sul punto, considerato che, nel caso di specie, egli avrebbe dovuto applicare non il mero impugnato art. 58, disp. att. c.p.c. ma tale norma in correlazione al disposto degli artt. 10 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui, alla stregua dell'interpretazione della Cassazione, al procuratore costituito, avente domicilio dichiarato entro la circoscrizione del tribunale cui e' assegnato, le comunicazioni e notificazioni necessarie non possono essere fatte presso la Cancelleria del giudice adito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte