Ordinanza 50/1974 (ECLI:IT:COST:1974:50)
Massima numero 7069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 50/74. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, ART. 22, QUINTO COMMA (SOSTITUTIVO DELL'ART. 2 LEGGE N. 218 DEL 1962, SOSTITUTIVO, A SUA VOLTA, DELL'ART. 13 DEL R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636) - MARITO SUPERSTITE DI PENSIONATA O ASSICURATA DECEDUTA - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' SUBORDINATO AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALITA' DI INVALIDO DEL LAVORO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 50/74. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, ART. 22, QUINTO COMMA (SOSTITUTIVO DELL'ART. 2 LEGGE N. 218 DEL 1962, SOSTITUTIVO, A SUA VOLTA, DELL'ART. 13 DEL R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636) - MARITO SUPERSTITE DI PENSIONATA O ASSICURATA DECEDUTA - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' SUBORDINATO AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALITA' DI INVALIDO DEL LAVORO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965, n. 903 che ha sostituito l'art. 2 della legge 4 aprile 1962, n. 218, sostitutivo, a sua volta, dell'art. 13 del r.dl. 14 aprile 1939, n. 636 - nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dispone che se viene a morte una pensionata o assicurata al marito superstite e' corrisposta la pensione di riversibilita' solo nel caso in cui lo stesso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi dell'art. 10, comma primo, del detto r.d.l. n. 636 del 1939). Cfr.: sent. n. 201 del 1972.
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965, n. 903 che ha sostituito l'art. 2 della legge 4 aprile 1962, n. 218, sostitutivo, a sua volta, dell'art. 13 del r.dl. 14 aprile 1939, n. 636 - nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dispone che se viene a morte una pensionata o assicurata al marito superstite e' corrisposta la pensione di riversibilita' solo nel caso in cui lo stesso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi dell'art. 10, comma primo, del detto r.d.l. n. 636 del 1939). Cfr.: sent. n. 201 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte