Sentenza 161/2020 (ECLI:IT:COST:2020:161)
Massima numero 43313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  24/06/2020;  Decisione del  24/06/2020
Deposito del 23/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43312  43314  43316  43317  43318


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Affidamento in concessione - Disciplina riservata alla competenza esclusiva statale in materia di libera concorrenza e di libertà di stabilimento - Possibile intervento residuale delle Regioni - Condizioni.

Testo

I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni sui beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento previsti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; in siffatta competenza esclusiva, le pur concorrenti competenze regionali trovano così un limite insuperabile. Detto limite, tuttavia, non è destinato ad operare con assolutezza: il riferimento alla tutela della concorrenza non può ritenersi così pervasivo da impedire alle Regioni, in materia, ogni spazio di intervento espressivo di una correlata competenza; tale ultima, infatti, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza soltanto quando l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2018, n. 118 del 2018, n. 109 del 2018, n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina concernente il rilascio di concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale, sia regionale. In particolare, la disciplina dei marina resort, identificando una tipologia di struttura ricettiva, attiene alla materia "turismo e industria alberghiera", di competenza regionale residuale (per le Regioni ordinarie); tale materia, tuttavia, presenta profili strettamente intrecciati con materie di competenza del legislatore statale, in quanto interferisce, fra l'altro, con il sistema tributario, con la regolamentazione dei porti, con la tutela della sicurezza e dell'ambiente. Inoltre, le competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo sono state conferite alle Regioni in virtù di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 112 del 1998 e le funzioni relative sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell'art. 42 del d.lgs. n. 96 del 1999, rispetto ai quali le Regioni mantengono poteri di indirizzo. (Precedenti citati sentenze n. 86 del 2019, n. 221 del 2018, n. 118 del 2018, n. 157 del 2017 e n. 21 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte