Ordinanza 51/1974 (ECLI:IT:COST:1974:51)
Massima numero 7070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  21/02/1974;  Decisione del  21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 51/74. DONAZIONI - DIVIETO DI DONAZIONI TRA CONIUGI - COD. CIV., ART. 781 - LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' CONTRATTUALE DEI CITTADINI CONIUGATI NEI LORO RECIPROCI RAPPORTI - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.

Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata proposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 781 cod. civ., che vietava gli atti di liberalita' tra coniugi durante il matrimonio). Cfr.: sent. n. 91 del 1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte