Ordinanza 52/1974 (ECLI:IT:COST:1974:52)
Massima numero 7071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
21/02/1974; Decisione del
21/02/1974
Deposito del 27/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 52/74. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - COD. PEN., ART. 164, QUINTO COMMA - IMPOSSIBILITA' DI ULTERIORE CONCESSIONE NEL CASO DI NUOVA CONDANNA A PENA PECUNIARIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 52/74. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - COD. PEN., ART. 164, QUINTO COMMA - IMPOSSIBILITA' DI ULTERIORE CONCESSIONE NEL CASO DI NUOVA CONDANNA A PENA PECUNIARIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 95 del 1973, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quinto comma, cod. pen., che, se vi e' stata precedente condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, vieta l'applicazione del beneficio nel caso di nuova condanna a pena detentiva.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 95 del 1973, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quinto comma, cod. pen., che, se vi e' stata precedente condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, vieta l'applicazione del beneficio nel caso di nuova condanna a pena detentiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte