Sentenza 53/1974 (ECLI:IT:COST:1974:53)
Massima numero 7072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7073  7074  7075  7076  7077  7078  7079  7080


Titolo
SENT. 53/74 A. ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - DISCIPLINA - LEGGE 18 DICEMBRE 1970 N. 1138, ART. 3 - ESTENSIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DETTATA PER I RAPPORTI ENFITEUTICI (DALLE LEGGI 22 LUGLIO 1966, N. 607, E 18 DICEMBRE 1970, N. 1138) AL REGOLAMENTO DI RAPPORTI GIURIDICI ESSENZIALMENTE DIVERSI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi) disponendo l'indiscriminata applicabilita' del nuovo regime dell'enfiteusi a tutti i contratti e rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, con l'unica condizione che siano state eseguite sul fondo, dal colono, affittuario o concessionario, o da un loro dante causa, opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo, viola il principio di eguaglianza per l'essenziale diversita' dei rapporti giuridici considerati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte