Sentenza 53/1974 (ECLI:IT:COST:1974:53)
Massima numero 7073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/02/1974; Decisione del
22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/74 B. ENFITEUSI - ENFITEUSI URBANE ED EDIFICATORIE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE E DEL CAPITALE D'AFFRANCO - LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138, ARTT. 9-12 - NON VIOLANO GLI ARTT, 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 53/74 B. ENFITEUSI - ENFITEUSI URBANE ED EDIFICATORIE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE E DEL CAPITALE D'AFFRANCO - LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138, ARTT. 9-12 - NON VIOLANO GLI ARTT, 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' altresi' in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione l'estensione ai contratti di colonia e di affitto con clausola migliorataria delle disposizioni delle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970 relative all'affrancazione. Gli stessi criteri di determinazione dei canoni e dei capitali di affranco, stabiliti per l'affrancazione dei fondi enfiteutici, a titolo di corrispettivo della estinzione del dominio diretto, ovvero dei canoni enfiteutici e prestazioni fondiarie assimilate, dovrebbero essere applicati per il trasferimento della proprieta' a favore dei coloni o affittuari, titolari di rapporti obbligatori, prescindendo, inoltre, da qualsiasi valutazione delle eventuali pertinenze del fondo, attrezzature e scorte. L'irrazionalita' dell'equiparazione all'enfiteusi appare evidente, considerando la profonda differenza tra la situazione giuridica del concedente di enfiteusi, cui appartiene solo la cosidetta nuda proprieta', avendo egli a suo tempo ceduto all'enfiteuta ogni potere attuale di godimento e di disposizione, e quella del pieno proprietario, che tale rimane anche quando abbia concesso temporaneamente ad altri il suo fondo con contratti di colonia o di affitto, sia pure con clausola migliorataria. Inoltre certamente non vale ad indennizzare il concedente la disposizione del secondo comma dell'art. 3, che gli accorda, all'atto dell'affrancazione, solo il diritto al rimborso delle spese anticipate, ossia, con ulteriore disparita' di trattamento, non gli riconosce nemmeno quella indennita' corrispondente all'aumento del valore conseguito dal fondo, che la legge comune attribuisce all'affittuario.
E' altresi' in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione l'estensione ai contratti di colonia e di affitto con clausola migliorataria delle disposizioni delle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970 relative all'affrancazione. Gli stessi criteri di determinazione dei canoni e dei capitali di affranco, stabiliti per l'affrancazione dei fondi enfiteutici, a titolo di corrispettivo della estinzione del dominio diretto, ovvero dei canoni enfiteutici e prestazioni fondiarie assimilate, dovrebbero essere applicati per il trasferimento della proprieta' a favore dei coloni o affittuari, titolari di rapporti obbligatori, prescindendo, inoltre, da qualsiasi valutazione delle eventuali pertinenze del fondo, attrezzature e scorte. L'irrazionalita' dell'equiparazione all'enfiteusi appare evidente, considerando la profonda differenza tra la situazione giuridica del concedente di enfiteusi, cui appartiene solo la cosidetta nuda proprieta', avendo egli a suo tempo ceduto all'enfiteuta ogni potere attuale di godimento e di disposizione, e quella del pieno proprietario, che tale rimane anche quando abbia concesso temporaneamente ad altri il suo fondo con contratti di colonia o di affitto, sia pure con clausola migliorataria. Inoltre certamente non vale ad indennizzare il concedente la disposizione del secondo comma dell'art. 3, che gli accorda, all'atto dell'affrancazione, solo il diritto al rimborso delle spese anticipate, ossia, con ulteriore disparita' di trattamento, non gli riconosce nemmeno quella indennita' corrispondente all'aumento del valore conseguito dal fondo, che la legge comune attribuisce all'affittuario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte