Sentenza 53/1974 (ECLI:IT:COST:1974:53)
Massima numero 7074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/02/1974; Decisione del
22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/74 C. ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - PROCEDIMENTO SOMMARIO - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ARTT. 2 E SEGUENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 53/74 C. ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - PROCEDIMENTO SOMMARIO - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ARTT. 2 E SEGUENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non sono in contrasto con il diritto di difesa le norme di procedura introdotte con gli artt. 2 e seguenti della legge n. 607 del 1966. La legittimita' costituzionale del nuovo procedimento sommario di affrancazione e' gia' stata riconosciuta dalla Corte con la sent. n. 37 del 1969, ove si precisa che anche nella prima fase davanti al Pretore e' riservata "cognizione ampia su tutti i presupposti della domanda", e che la consentita produzione di atti di notorieta' "e' soltanto un surrogato di atti la cui mancanza dovra' essere ovviamente giustificata". Del resto l'atto di notorieta' e' previsto dall'art. 2, secondo comma, solo "sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa", e ovviamente non potrebbe essere ritenuto sufficiente come mezzo di prova delle condizioni d'un contratto di colonia o di affitto, che si assumesse appartenente ad una delle categorie considerate dall'art. 13 della legge n. 607 del 1966, e tanto meno delle natura ed entita' degli eseguiti miglioramenti.
Non sono in contrasto con il diritto di difesa le norme di procedura introdotte con gli artt. 2 e seguenti della legge n. 607 del 1966. La legittimita' costituzionale del nuovo procedimento sommario di affrancazione e' gia' stata riconosciuta dalla Corte con la sent. n. 37 del 1969, ove si precisa che anche nella prima fase davanti al Pretore e' riservata "cognizione ampia su tutti i presupposti della domanda", e che la consentita produzione di atti di notorieta' "e' soltanto un surrogato di atti la cui mancanza dovra' essere ovviamente giustificata". Del resto l'atto di notorieta' e' previsto dall'art. 2, secondo comma, solo "sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa", e ovviamente non potrebbe essere ritenuto sufficiente come mezzo di prova delle condizioni d'un contratto di colonia o di affitto, che si assumesse appartenente ad una delle categorie considerate dall'art. 13 della legge n. 607 del 1966, e tanto meno delle natura ed entita' degli eseguiti miglioramenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte