Sentenza 53/1974 (ECLI:IT:COST:1974:53)
Massima numero 7075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/02/1974; Decisione del
22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/74 D. ENFITEUSI - LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138, ARTT. 5 E SEGUENTI - ESTENSIONE DELL'ART. 18, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, A TUTTI I CANONI ENFITEUTICI A QUALSIASI FINE COSTITUITI (ANCHE ALLE ENFITEUSI URBANE ED EDIFICATORIE) - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIRETTARI ED ENFITEUTI ED IRRAZIONALE ASSIMILAZIONE DELLE ENFITEUSI URBANE ED EDIFICATORIE A QUELLE RUSTICHE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 53/74 D. ENFITEUSI - LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138, ARTT. 5 E SEGUENTI - ESTENSIONE DELL'ART. 18, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, A TUTTI I CANONI ENFITEUTICI A QUALSIASI FINE COSTITUITI (ANCHE ALLE ENFITEUSI URBANE ED EDIFICATORIE) - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIRETTARI ED ENFITEUTI ED IRRAZIONALE ASSIMILAZIONE DELLE ENFITEUSI URBANE ED EDIFICATORIE A QUELLE RUSTICHE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disciplina introdotta con gli artt. 5 e seguenti della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, per le enfiteusi urbane ed edificatorie, non contrasta con il principio di eguaglianza ne' sotto il profilo di una ingiustificata disparita' di trattamento tra direttari ed enfiteuti, ne' per una irrazionale assimilazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie alle enfiteusi rustiche. Nel regime storico dell'istituto, la diversita' tra la posizione giuridica del concedente e del concessionario puo' dirsi costante, proprio per quanto concerne la possibilita' di acquisto della piena proprieta' mediante il riscatto dell'altrui diritto, ossia mediante l'esercizio della facolta' di affrancazione, riconosciuta al solo enfiteuta da norma oggi inderogabile, e prevalente sulla domanda di devoluzione, mentre la facolta' di chiedere la devoluzione e' stata sempre accordata al direttario soltanto nel caso di specifiche e gravi inadempienze dell'enfiteuta. Inoltre, nemmeno si puo' ravvisare nella legge una arbitraria equiparazione delle enfiteusi urbane alle rustiche, dal momento che il legislatore, proprio per considerazione delle speciali caratteristiche dei rapporti aventi ad oggetto immobili urbani o terreni a destinazione edificatoria, ha provveduto a dettare per essi una speciale disciplina, diversa da quella prevista per l'enfiteusi rustiche e i rapporti alle medesime assimilati.
La disciplina introdotta con gli artt. 5 e seguenti della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, per le enfiteusi urbane ed edificatorie, non contrasta con il principio di eguaglianza ne' sotto il profilo di una ingiustificata disparita' di trattamento tra direttari ed enfiteuti, ne' per una irrazionale assimilazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie alle enfiteusi rustiche. Nel regime storico dell'istituto, la diversita' tra la posizione giuridica del concedente e del concessionario puo' dirsi costante, proprio per quanto concerne la possibilita' di acquisto della piena proprieta' mediante il riscatto dell'altrui diritto, ossia mediante l'esercizio della facolta' di affrancazione, riconosciuta al solo enfiteuta da norma oggi inderogabile, e prevalente sulla domanda di devoluzione, mentre la facolta' di chiedere la devoluzione e' stata sempre accordata al direttario soltanto nel caso di specifiche e gravi inadempienze dell'enfiteuta. Inoltre, nemmeno si puo' ravvisare nella legge una arbitraria equiparazione delle enfiteusi urbane alle rustiche, dal momento che il legislatore, proprio per considerazione delle speciali caratteristiche dei rapporti aventi ad oggetto immobili urbani o terreni a destinazione edificatoria, ha provveduto a dettare per essi una speciale disciplina, diversa da quella prevista per l'enfiteusi rustiche e i rapporti alle medesime assimilati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte