Sentenza 53/1974 (ECLI:IT:COST:1974:53)
Massima numero 7079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/02/1974; Decisione del
22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/74 H. ENFITEUSI - REVISIONE PERIODICA - DIRITTO DI RICHIEDERLA - COD. CIV., ART. 962 - RAPPORTI ANTERIORI O SUCCESSIVI AL 28 OTTOBRE 1941.
SENT. 53/74 H. ENFITEUSI - REVISIONE PERIODICA - DIRITTO DI RICHIEDERLA - COD. CIV., ART. 962 - RAPPORTI ANTERIORI O SUCCESSIVI AL 28 OTTOBRE 1941.
Testo
Il diritto a chiedere la revisione periodica del canone, riconosciuto ad entrambe le parti dall'art. 962, del codice civile, ha conferito al contratto di enfiteusi un nuovo elemento di rilievo, rispetto al regime anteriore, talche' la data del 28 ottobre 1941 segna una importante demarcazione tra i rapporti di antica o meno recente costituzione, e quelli costituiti e svoltisi successivamente, sotto la garanzia della possibile operativita' di quel diritto, e di un sistema normativo in cui la posizione giuridica del concedente era stata oggetto di piu' equilibrata considerazione, nel fine di promuovere la costituzione di nuovi rapporti. Pertanto le disposizioni che accordano una rivalutazione, per quanto limitata, dei canoni originari, altrimenti non consentita, sono evidentemente ineccepibili sotto il profilo della legittimita' costituzionale.
Il diritto a chiedere la revisione periodica del canone, riconosciuto ad entrambe le parti dall'art. 962, del codice civile, ha conferito al contratto di enfiteusi un nuovo elemento di rilievo, rispetto al regime anteriore, talche' la data del 28 ottobre 1941 segna una importante demarcazione tra i rapporti di antica o meno recente costituzione, e quelli costituiti e svoltisi successivamente, sotto la garanzia della possibile operativita' di quel diritto, e di un sistema normativo in cui la posizione giuridica del concedente era stata oggetto di piu' equilibrata considerazione, nel fine di promuovere la costituzione di nuovi rapporti. Pertanto le disposizioni che accordano una rivalutazione, per quanto limitata, dei canoni originari, altrimenti non consentita, sono evidentemente ineccepibili sotto il profilo della legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte