Sentenza 161/2020 (ECLI:IT:COST:2020:161)
Massima numero 43314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
24/06/2020; Decisione del
24/06/2020
Deposito del 23/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Titolo
Turismo - Norme della Regione Siciliana - Strutture ricettive per lo sviluppo del turismo nautico "marina resort" - Disciplina delle modalità di insediamento, nonché delle competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione e dei Comuni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Turismo - Norme della Regione Siciliana - Strutture ricettive per lo sviluppo del turismo nautico "marina resort" - Disciplina delle modalità di insediamento, nonché delle competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione e dei Comuni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, secondo cui la Regione disciplina le modalità di insediamento dei marina resort e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni. La disposizione impugnata è meramente attributiva di una potestà regolatoria, riconducibile alle competenze amministrative inerenti all'uso dei beni del demanio marittimo, che spettano alla Regione. Con tale attribuzione il legislatore siciliano non ha operato alcuna incisione sui criteri e sulle modalità di affidamento delle concessioni del demanio marittimo (che, peraltro, in tale ambito devono ancora essere oggetto di specifica disciplina statale), ma si è limitato a prospettare l'esercizio delle proprie funzioni amministrative in relazione ad uno specifico settore del turismo nautico che intende promuovere nel territorio regionale.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, secondo cui la Regione disciplina le modalità di insediamento dei marina resort e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni. La disposizione impugnata è meramente attributiva di una potestà regolatoria, riconducibile alle competenze amministrative inerenti all'uso dei beni del demanio marittimo, che spettano alla Regione. Con tale attribuzione il legislatore siciliano non ha operato alcuna incisione sui criteri e sulle modalità di affidamento delle concessioni del demanio marittimo (che, peraltro, in tale ambito devono ancora essere oggetto di specifica disciplina statale), ma si è limitato a prospettare l'esercizio delle proprie funzioni amministrative in relazione ad uno specifico settore del turismo nautico che intende promuovere nel territorio regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
07/06/2019
n. 8
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte