Sentenza 53/1974 (ECLI:IT:COST:1974:53)
Massima numero 7080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7072  7073  7074  7075  7076  7077  7078  7079


Titolo
SENT. 53/74 I. ENFITEUSI - LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138, ARTT. 4-8 - COMPRENDONO NELLA NUOVA NORMATIVA ANCHE I RAPPORTI DI ENFITEUSI URBANA ED EDIFICATORIA COSTITUITI SUCCESSIVAMENTE AL 28 OTTOBRE 1941 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Le nuove norme di determinazione del canone delle enfiteusi urbane ed edificatorie, rispetto ai rapporti costituiti dopo il 28 ottobre 1941, per i quali la possibilita' di rivalutazione dei canoni prevista dall'art. 6, con esclusivo riferimento al periodo 1 gennaio 1963 - 31 dicembre 1968, risulta manifestamente inadeguata a sostituire il criterio di revisione stabilito dall'art. 962 del codice civile, sono in contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte