Sentenza 54/1974 (ECLI:IT:COST:1974:54)
Massima numero 7081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7082  7083  7084  7085  7086  7087  7088


Titolo
SENT. 54/74 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 19 - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - INIZIATIVA DEI LAVORATORI IN OGNI UNITA' PRODUTTIVA - REQUISITI ALTERNATIVI DELLE ASSOCIAZIONI NEL CUI AMBITO PUO' ESSERE CONCRETAMENTE CONFERITA LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - ADESIONE AD UNA CONFEDERAZIONE CHE ABBIA RAGGIUNTO UNA REALE EFFETTIVITA' RAPPRESENTATIVA SUL PIANO NAZIONALE O L'AVER FIRMATO CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI O PROVINCIALI DI LAVORO, APPLICATI NELL'UNITA' PRODUTTIVA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO E VANIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' SINDACALE (DI CUI AL PRECEDENTE ART. 14) - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 39 COST. - ESCLUSIONE - RAZIONALITA' DELLA SCELTA COMPIUTA DAL LEGISLATORE - RISPETTO DELLA LIBERTA' SINDACALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - che consente la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali solo nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o di quelle firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali, applicati nell'unita' produttiva - non viola il principio della liberta' sindacale, poiche' non disconosce ai singoli lavoratori il diritto di svolgere attivita' sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, ma si limita a stabilire che determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale (particolarmente incisive nella vita e sull'attivita' dell'unita' produttiva), siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei sindacati che conseguano determinati requisiti, reputati necessari per lo svolgimento di tali funzioni, Ne' e' esatto che la scelta effettuata dal legislatore difetti di razionalita' e crei una posizione di ingiustificato privilegio in favore delle associazioni sindacali piu' forti. A parte il rilievo che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite anche nell'ambito delle associazioni sindacali non affiliate maggiormente rappresentative sul piano nazionale che siano firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, va considerato che detta disposizione vuole evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi i requisiti per attuare un'effettiva rappresentanza aziendale, possano pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nell'ambito dell'azienda attivita' non idonee e non operanti per i lavoratori e possano cosi' dar vita ad un numero imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentati pochi lavoratori i quali, interferendo nella vita dell'azienda a tutela di interessi individuali i piu' diversi ed anche in contrasto fra loro, abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai piu' vasti, compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosita' aziendale, quella dell'imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge n. 300 del 1970, sollevata in base all'assunto che tale norma avrebbe riservato un'indebita posizione di preminenza alle associazioni sindacali piu' forti, e violato il principio della liberta' sindacale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte