Sentenza 54/1974 (ECLI:IT:COST:1974:54)
Massima numero 7082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
22/02/1974; Decisione del
22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 54/74 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (SOTTO IL PROFILO CHE L'ARTICOLO FORNIREBBE UN MEZZO DI DIFESA AI LAVORATORI PER REPRIMERE ABUSI DEI DATORI DI LAVORO E NON ANCHE AI SECONDI NEI CONFRONTI DEI PRIMI) - FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE - SOTTOPORRE LE DIVERGENZE DI INTERESSI ALLA DECISIONE DI ORGANI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 54/74 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (SOTTO IL PROFILO CHE L'ARTICOLO FORNIREBBE UN MEZZO DI DIFESA AI LAVORATORI PER REPRIMERE ABUSI DEI DATORI DI LAVORO E NON ANCHE AI SECONDI NEI CONFRONTI DEI PRIMI) - FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE - SOTTOPORRE LE DIVERGENZE DI INTERESSI ALLA DECISIONE DI ORGANI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La normativa prevista dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non ha soltanto il fine di realizzare una pronta difesa dei lavoratori, ma s'inquadra in un disegno piu' vasto d'interesse generale diretto ad evitare, mediante un procedimento sommario ed un provvedimento provvisorio, conflitti di lavoro, lacerazioni e scontri che possano dar luogo ad agitazioni, a scioperi o comunque ad interruzioni di attivita' lavorativa. Il fatto che il legislatore abbia introdotto un procedimento sommario per reprimere in via d'urgenza (e sia pure con una particolare efficacia peraltro non esclusiva del provvedimento previsto da detto articolo) un comportamento che ritiene illegittimo non importa che debba, per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cost., emanare un'altra legge per reprimere atti lesivi oggettivamente diversi compiuti da soggetti diversi o per proteggere diritti diversi o per statuire su situazioni oggettivamente diverse. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, sollevata sotto il profilo che esso, mentre fornirebbe ai lavoratori un mezzo di difesa particolarmente efficace contro i comportamenti antisindacali dei datori di lavoro non fornirebbe a questi ultimi un mezzo analogo per reprimere eventuali abusi dei lavoratori.
La normativa prevista dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non ha soltanto il fine di realizzare una pronta difesa dei lavoratori, ma s'inquadra in un disegno piu' vasto d'interesse generale diretto ad evitare, mediante un procedimento sommario ed un provvedimento provvisorio, conflitti di lavoro, lacerazioni e scontri che possano dar luogo ad agitazioni, a scioperi o comunque ad interruzioni di attivita' lavorativa. Il fatto che il legislatore abbia introdotto un procedimento sommario per reprimere in via d'urgenza (e sia pure con una particolare efficacia peraltro non esclusiva del provvedimento previsto da detto articolo) un comportamento che ritiene illegittimo non importa che debba, per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cost., emanare un'altra legge per reprimere atti lesivi oggettivamente diversi compiuti da soggetti diversi o per proteggere diritti diversi o per statuire su situazioni oggettivamente diverse. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, sollevata sotto il profilo che esso, mentre fornirebbe ai lavoratori un mezzo di difesa particolarmente efficace contro i comportamenti antisindacali dei datori di lavoro non fornirebbe a questi ultimi un mezzo analogo per reprimere eventuali abusi dei lavoratori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte