Sentenza 54/1974 (ECLI:IT:COST:1974:54)
Massima numero 7085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
22/02/1974; Decisione del
22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 54/74 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI AL PRETORE - RICORSO DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE SOLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI CHE VI ABBIANO INTERESSE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 54/74 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI AL PRETORE - RICORSO DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE SOLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI CHE VI ABBIANO INTERESSE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Lo speciale procedimento introdotto dall'art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300, e' diretto a reprimere i comportamenti dei datori di lavoro lesivi degli interessi collettivi e, cioe', di quelli connessi al libero esercizio delle attivita' sindacali: e' evidente, quindi, la razionalita' della norma, la quale attribuisce il potere di valutare l'opportunita' di ricorrere ad organizzazioni responsabili che abbiano un'effettiva rappresentativita' nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete avendo presenti gli interessi generali delle categorie da esse rappresentate e non gia' le esigenze individuali di questo o quel lavoratore. La norma in questione, d'altro canto, non ha in alcun modo soppresso o limitato i mezzi di tutela assicurati al singolo e ad altre associazioni per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, ma ha solo introdotto un nuovo mezzo processuale per tutelare in via d'urgenza interessi che trascendono quelli del singolo e che si aggiunge ai mezzi di tutela individuali, attribuendone l'esercizio a determinati organismi che il legislatore, nella sua legittima ed insindacabile discrezionalita', ha ritenuto idonei ad espletare tale funzione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 2, 3 primo e secondo comma, 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, sollevata sotto il profilo che tale norma - autorizzando ad esperire il procedimento di repressione antisindacale solo gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali e non i singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali - violerebbe il principio di eguaglianza e comprimerebbe il diritto di difesa.
Lo speciale procedimento introdotto dall'art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300, e' diretto a reprimere i comportamenti dei datori di lavoro lesivi degli interessi collettivi e, cioe', di quelli connessi al libero esercizio delle attivita' sindacali: e' evidente, quindi, la razionalita' della norma, la quale attribuisce il potere di valutare l'opportunita' di ricorrere ad organizzazioni responsabili che abbiano un'effettiva rappresentativita' nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete avendo presenti gli interessi generali delle categorie da esse rappresentate e non gia' le esigenze individuali di questo o quel lavoratore. La norma in questione, d'altro canto, non ha in alcun modo soppresso o limitato i mezzi di tutela assicurati al singolo e ad altre associazioni per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, ma ha solo introdotto un nuovo mezzo processuale per tutelare in via d'urgenza interessi che trascendono quelli del singolo e che si aggiunge ai mezzi di tutela individuali, attribuendone l'esercizio a determinati organismi che il legislatore, nella sua legittima ed insindacabile discrezionalita', ha ritenuto idonei ad espletare tale funzione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 2, 3 primo e secondo comma, 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, sollevata sotto il profilo che tale norma - autorizzando ad esperire il procedimento di repressione antisindacale solo gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali e non i singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali - violerebbe il principio di eguaglianza e comprimerebbe il diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte