Sentenza 54/1974 (ECLI:IT:COST:1974:54)
Massima numero 7086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7081  7082  7083  7084  7085  7087  7088


Titolo
SENT. 54/74 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI AL PRETORE - RICORSO DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE SOLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI CHE VI ABBIANO INTERESSE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE RICONOSCIUTA AI SINDACATI AVENTI INCISIVITA' RAPPRESENTATIVA - COERENZA CON L'ART. 39, ULTIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non limita l'organizzazione o l'attivita' dei sindacati, ma legittima, in coerenza con l'ultimo comma dell'art. 39 Cost., i sindacati che hanno, in base ai requisiti oggettivi indicati dal legislatore, incisivita' rappresentativa, ad agire con la procedura da esso prevista per la repressione di atti lesivi di interessi collettivi sindacali. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 39 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge n. 300 del 1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte