Sentenza 54/1974 (ECLI:IT:COST:1974:54)
Massima numero 7087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
22/02/1974; Decisione del
22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 54/74 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI AL PRETORE - RICORSO DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE SOLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI CHE VI ABBIANO INTERESSE - RICONOSCIMENTO AD ASSOCIAZIONE NON REGISTRATE DI UN DIRITTO DI RICORSO AL GIUDICE (APPLICAZIONE DELL'ART. 36 COD. CIV.) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 39 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 54/74 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI AL PRETORE - RICORSO DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE SOLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI CHE VI ABBIANO INTERESSE - RICONOSCIMENTO AD ASSOCIAZIONE NON REGISTRATE DI UN DIRITTO DI RICORSO AL GIUDICE (APPLICAZIONE DELL'ART. 36 COD. CIV.) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 39 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La circostanza che le associazioni sindacali, anche a carattere nazionale, siano prive di personalita' giuridica e' del tutto irrilevante ai fini della loro legittimazione ad attivare il procedimento di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, in quanto anche le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio nella persona dei loro legali rappresentanti (art. 36 cod. civ.). Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24 e 39 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 cit. nella parte in cui concede ad associazioni sindacali non registrate, e quindi senza personalita' giuridica, un diritto di ricorso al giudice.
La circostanza che le associazioni sindacali, anche a carattere nazionale, siano prive di personalita' giuridica e' del tutto irrilevante ai fini della loro legittimazione ad attivare il procedimento di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, in quanto anche le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio nella persona dei loro legali rappresentanti (art. 36 cod. civ.). Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24 e 39 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 cit. nella parte in cui concede ad associazioni sindacali non registrate, e quindi senza personalita' giuridica, un diritto di ricorso al giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte