Sentenza 54/1974 (ECLI:IT:COST:1974:54)
Massima numero 7087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7081  7082  7083  7084  7085  7086  7088


Titolo
SENT. 54/74 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI AL PRETORE - RICORSO DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE SOLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI CHE VI ABBIANO INTERESSE - RICONOSCIMENTO AD ASSOCIAZIONE NON REGISTRATE DI UN DIRITTO DI RICORSO AL GIUDICE (APPLICAZIONE DELL'ART. 36 COD. CIV.) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 39 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La circostanza che le associazioni sindacali, anche a carattere nazionale, siano prive di personalita' giuridica e' del tutto irrilevante ai fini della loro legittimazione ad attivare il procedimento di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, in quanto anche le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio nella persona dei loro legali rappresentanti (art. 36 cod. civ.). Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24 e 39 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 cit. nella parte in cui concede ad associazioni sindacali non registrate, e quindi senza personalita' giuridica, un diritto di ricorso al giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte