Sentenza 54/1974 (ECLI:IT:COST:1974:54)
Massima numero 7088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7081  7082  7083  7084  7085  7086  7087


Titolo
SENT. 54/74 H. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI AL PRETORE - RICORSO DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE SOLE ASSOCIAZIONI SINDACALI CHE VI ABBIANO INTERESSE - VIOLAZIONE DELL'ART. 40 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nonostante la mancata emanazione di norme legislative, che, in base al disposto dell'art. 40 Cost., ne regolino l'esercizio, il diritto di sciopero e' pienamente operante nel nostro ordinamento, entro i limiti ricavabili da principi generali dell'ordinamento e dalle altre norme costituzionali. Pertanto, non puo' essere ritenuta costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 40 Cost., una norma, come quella di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che miri ad assicurare una speciale tutela all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione del datore di lavoro. Cfr.: sentt. nn. 123 del 1962, 141 del 1967, 1 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte