Sentenza 55/1974 (ECLI:IT:COST:1974:55)
Massima numero 7089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7090  7091


Titolo
SENT. 55/74 A. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA - INAPPLICABILITA' DELLA LEGGE (SALVI GLI ARTT. 4 E 9 ) AI DATORI DI LAVORO CHE NON OCCUPANO PIU' DI 35 DIPENDENTI - RAZIONALITA' (ANCHE SE DELLA LEGGE E' MUTATO L'AMBITO DI APPLICAZIONE RISPETTO A QUELLO INIZIALE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, poiche' i motivi che hanno fatto ritenere non irrazionale la diversificazione introdotta al fine di determinare il regime dei licenziamenti individuali, a seconda delle dimensioni dell'impresa (sent. n. 81 del 1969), permangono validi pur riconoscendo alla norma, a seguito della legge n. 300 del 1970, un ambito di applicabilita' diverso da quello che la caratterizzava anteriormente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte