Sentenza 55/1974 (ECLI:IT:COST:1974:55)
Massima numero 7090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
22/02/1974; Decisione del
22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/74 B. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 2 - COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO E DEI MOTIVI DI ESSO - ASSENZA DI UN OBBLIGO IN TAL SENSO PER IL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA DELLA PIU' AMPIA FACOLTA' DI INDAGINE E DI PROVA SUI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. (LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300).
SENT. 55/74 B. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 2 - COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO E DEI MOTIVI DI ESSO - ASSENZA DI UN OBBLIGO IN TAL SENSO PER IL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA DELLA PIU' AMPIA FACOLTA' DI INDAGINE E DI PROVA SUI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. (LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300).
Testo
Non e' fondata . in riferimento all'art. 3 della Costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, poiche' deve escludersi che derivi disparita' di trattamento ed ingiustificato pregiudizio al lavoratore dall'assenza dell'obbligo per il datore di lavoro della comunicazione del licenziamento e dei motivi di esso anche quando si ipotizzi che il licenziamento sia stato determinato da motivi politici, sindacali o religiosi: trattandosi di licenziamento effettuato, in ispregio alle liberta' civili garantite dalla Costituzione, vige, infatti, il principio della piu' ampia facolta' di indagine e di prova sui motivi del licenziamento, indipendentemente dal silenzio o da eventuali comunicazioni del datore di lavoro. Ferma restando ogni altra non contrastante disposizione della legge 1966, n. 604, l'innovazione introdotta dall'art. 18 dello Statuto alla disciplina dei licenziamenti riconosciuti illegittimi e' stata dall'art. 35 resa applicabile alle imprese industriali e commerciali, purche' abbiano una o piu' unita' produttive con almeno 16 dipendenti o una pluralita' di unita' produttive con numero inferiore sempre che nel complesso ne occupino piu' di 15 ed operino nell'ambito dello stesso comune. L'unita' produttiva assume giuridico rilievo non solo ai fini dello svolgimento delle attivita' sindacali di cui al terzo titolo del c.d. Statuto dei lavoratori ma anche ai fini del licenziamento. Per la sua identificazione non e' necessario che esse rilevino come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, ne' alla loro configurazione concreta osta l'unitaria funzione dirigenziale esercitata dall'imprenditore o la circostanza che nel quadro organizzativo dell'impresa siano previsti centri direzionali comuni che presiedano al coordinamento produttivo e ad un armonico sviluppo dell'attivita' economica complessiva.
Non e' fondata . in riferimento all'art. 3 della Costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, poiche' deve escludersi che derivi disparita' di trattamento ed ingiustificato pregiudizio al lavoratore dall'assenza dell'obbligo per il datore di lavoro della comunicazione del licenziamento e dei motivi di esso anche quando si ipotizzi che il licenziamento sia stato determinato da motivi politici, sindacali o religiosi: trattandosi di licenziamento effettuato, in ispregio alle liberta' civili garantite dalla Costituzione, vige, infatti, il principio della piu' ampia facolta' di indagine e di prova sui motivi del licenziamento, indipendentemente dal silenzio o da eventuali comunicazioni del datore di lavoro. Ferma restando ogni altra non contrastante disposizione della legge 1966, n. 604, l'innovazione introdotta dall'art. 18 dello Statuto alla disciplina dei licenziamenti riconosciuti illegittimi e' stata dall'art. 35 resa applicabile alle imprese industriali e commerciali, purche' abbiano una o piu' unita' produttive con almeno 16 dipendenti o una pluralita' di unita' produttive con numero inferiore sempre che nel complesso ne occupino piu' di 15 ed operino nell'ambito dello stesso comune. L'unita' produttiva assume giuridico rilievo non solo ai fini dello svolgimento delle attivita' sindacali di cui al terzo titolo del c.d. Statuto dei lavoratori ma anche ai fini del licenziamento. Per la sua identificazione non e' necessario che esse rilevino come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, ne' alla loro configurazione concreta osta l'unitaria funzione dirigenziale esercitata dall'imprenditore o la circostanza che nel quadro organizzativo dell'impresa siano previsti centri direzionali comuni che presiedano al coordinamento produttivo e ad un armonico sviluppo dell'attivita' economica complessiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte