Sentenza 55/1974 (ECLI:IT:COST:1974:55)
Massima numero 7091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7089  7090


Titolo
SENT. 55/74 C. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 (STATUTO DEL LAVORATORI), ART. 35, PRIMO COMMA - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - NECESSITA' CHE CIASCUNA UNITA' PRODUTTIVA DI IMPRESE INDUSTRIALI O COMMERCIALI ABBIA NON MENO DI 16 DIPENDENTI - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (inteso quest'ultimo quale specificazione ulteriore del principio di uguaglianza) poiche' deve ritenersi che il legislatore senza dare esclusivo rilievo al criterio della fiduciarieta' nel rapporto di lavoro o all'esigenza di non gravare di oneri economici eccessivi le imprese di minori dimensioni, abbia attribuito prevalente e determinante valore all'esigenza di salvaguardare la funzionalita' delle unita' produttive, nell'intento di evitare in quelle con minor numero di dipendenti (secondo l'indice numerico che ha ritenuto di stabilire) il verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro correnti tra il dipendente licenziato ( e poi reintegrato nel medesimo ambiente) e i preposti all'unita' produttiva nonche' gli altri lavoratori ad essa appartenenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte