Sentenza 57/1974 (ECLI:IT:COST:1974:57)
Massima numero 7093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7094


Titolo
SENT. 57/74 A. ALIMENTAZIONE - PASTE ALIMENTARI - MESSA IN COMMERCIO DI PASTA PRODOTTA CON IMPIEGO DI UOVA - LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ARTT. 31, SECONDO COMMA, E 35, QUARTO COMMA - DENOMINAZIONE OBBLIGATORIA, CON ESCLUSIONE DI ALTRE DENOMINAZIONI O QUALIFICAZIONI O RAFFIGURAZIONI - DISCIPLINA DIFFERENZIATA - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31, secondo comma, e 35, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disposizioni per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. Il legislatore, nel prescrivere, per la produzione e la vendita della pasta all'uovo, piu' appropriati criteri restrittivi di quelli di massima previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla produzione e vendita di sostanze alimentari, si e' proposto di assicurare ai consumatori, anche nelle modalita' di presentazione del prodotto, maggiori garanzie e una piu' incisiva tutela circa la natura, la composizione e le caratteristiche qualitative e quantitative e cio' al fine di eliminare ogni possibile abuso o induzione in errore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte