Sentenza 58/1974 (ECLI:IT:COST:1974:58)
Massima numero 7095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 58/74. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA - LEGGE 4 FEBBRAIO 1958, N. 158, ART. 4, PRIMO COMMA - INDENNITA' DI ESPROPRIO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - INTERPRETAZIONE - COMMISURAZIONE AL VALORE VENALE DEI TERRENI CONSIDERATI COME AGRICOLI - ESISTENZA DI FABBRICATI CON ATTUALE DESTINAZIONE URBANA - OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE CON SEPARATO INDENNIZZO - NON E' VIOLATO L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, l'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 158, recante norme relative all'espropriazione dei terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto di Padova, atteso che per il calcolo della indennita' di espropriazione ivi prevista deve farsi riferimento al valore venale attuale dei terreni agricoli, comprensivo anche della stima dei fabbricati rurali che vi insistono, non come beni aventi un proprio valore autonomo, distinto da quello dei fondi a cui servono, ma come elementi che, al pari delle altre pertinenze immobiliari, concorrono ad accrescere il valore dei terreni stessi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte