Ordinanza 59/1974 (ECLI:IT:COST:1974:59)
Massima numero 7096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
22/02/1974; Decisione del
22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 59/74. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE RISARCITORIA IN GIUDIZIO CIVILE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 59/74. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE RISARCITORIA IN GIUDIZIO CIVILE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria R.C.A.) - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 10 luglio 1972 del Pretore di Reggio Emilia - essendo stata questione identica gia' dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 24 del 1973.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria R.C.A.) - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 10 luglio 1972 del Pretore di Reggio Emilia - essendo stata questione identica gia' dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 24 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte