Ordinanza 60/1974 (ECLI:IT:COST:1974:60)
Massima numero 7097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  22/02/1974;  Decisione del  22/02/1974
Deposito del 06/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 60/74. PROCESSO PENALE - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE - COD. PROC. PEN., ART. 27 - OPERATIVITA' DEL GIUDICATO ANCHE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO PENALE PERCHE' NON POSTO IN CONDIZIONE DI PARTECIPARVI - VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 16 giugno 1972 della Corte di Appello di Napoli - trattandosi di questione gia' decisa con sent. della Corte n. 99 del 1973, dichiarativa dell'illegittimita' della norma sopraindicata "nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile od amministrativo, la pronuncia del giudice ha autorita' di cosa giudicata... anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perche' non posto in condizioni di parteciparvi".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte