Sentenza 62/1974 (ECLI:IT:COST:1974:62)
Massima numero 7099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
06/03/1974; Decisione del
06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 62/74. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COD. PROC. CIV., ART. 434, SECONDO COMMA - COMPETENZA PER TERRITORIO - GIUDICE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE SI TROVA L'AZIENDA, O UNA QUALSIASI DIPENDENZA DI QUESTA, ALLA QUALE E' ADDETTO IL LAVORATORE - IMPOSSIBILITA' PER QUEST'ULTIMO DI AVVALERSI DEI FORI ORDINARI - GIUSTIFICAZIONE - ESIGENZA DI UNA MIGLIORE ESPLICAZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 62/74. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COD. PROC. CIV., ART. 434, SECONDO COMMA - COMPETENZA PER TERRITORIO - GIUDICE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE SI TROVA L'AZIENDA, O UNA QUALSIASI DIPENDENZA DI QUESTA, ALLA QUALE E' ADDETTO IL LAVORATORE - IMPOSSIBILITA' PER QUEST'ULTIMO DI AVVALERSI DEI FORI ORDINARI - GIUSTIFICAZIONE - ESIGENZA DI UNA MIGLIORE ESPLICAZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La competenza territoriale esclusiva prevista dall'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. - il quale dispone che nelle controversie individuali di lavoro competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa alla quale e' addetto il lavoratore (con implicita esclusione dei fori ordinari di cui agli artt. 18 ss. dello stesso codice) - discende dalla ratio della norma che non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse dell'una o dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore della giustizia, non potendo negarsi che lo svolgimento del processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si e' svolto consente di regola una piu' rapida raccolta delle prove ed una piu' sicura valutazione degli accertamenti di fatto. Pertanto, in considerazione della indiscutibile razionalita' della disposizione non sussiste ne' la violazione dell'art. 3, ne' quella dell'art. 35 Cost.
La competenza territoriale esclusiva prevista dall'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. - il quale dispone che nelle controversie individuali di lavoro competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa alla quale e' addetto il lavoratore (con implicita esclusione dei fori ordinari di cui agli artt. 18 ss. dello stesso codice) - discende dalla ratio della norma che non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse dell'una o dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore della giustizia, non potendo negarsi che lo svolgimento del processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si e' svolto consente di regola una piu' rapida raccolta delle prove ed una piu' sicura valutazione degli accertamenti di fatto. Pertanto, in considerazione della indiscutibile razionalita' della disposizione non sussiste ne' la violazione dell'art. 3, ne' quella dell'art. 35 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte