Sentenza 161/2020 (ECLI:IT:COST:2020:161)
Massima numero 43317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
24/06/2020; Decisione del
24/06/2020
Deposito del 23/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Titolo
Turismo - Norme della Regione Siciliana - Strutture ricettive per lo sviluppo del turismo nautico "marina resort" - Riconoscimento delle strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della legge - Condizioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Turismo - Norme della Regione Siciliana - Strutture ricettive per lo sviluppo del turismo nautico "marina resort" - Riconoscimento delle strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della legge - Condizioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, che detta le condizioni per il riconoscimento come marina resort delle strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della medesima legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della stessa legge regionale. La disposizione impugnata si prefigge l'obiettivo di una rapida regolarizzazione sul piano amministrativo dei soggetti che sono già titolari di una concessione demaniale ed esercitano nel territorio siciliano l'attività di marina resort, in modo da conformare tali attività alla disciplina appena introdotta, all'evidente fine di valorizzare la corrispondente offerta ricettiva e, conseguentemente, di favorire lo sviluppo del settore turistico di pertinenza. Essa, pertanto, non incide sui requisiti per l'ottenimento della concessione, ed è estranea all'ambito dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni che connota la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, che detta le condizioni per il riconoscimento come marina resort delle strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della medesima legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della stessa legge regionale. La disposizione impugnata si prefigge l'obiettivo di una rapida regolarizzazione sul piano amministrativo dei soggetti che sono già titolari di una concessione demaniale ed esercitano nel territorio siciliano l'attività di marina resort, in modo da conformare tali attività alla disciplina appena introdotta, all'evidente fine di valorizzare la corrispondente offerta ricettiva e, conseguentemente, di favorire lo sviluppo del settore turistico di pertinenza. Essa, pertanto, non incide sui requisiti per l'ottenimento della concessione, ed è estranea all'ambito dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni che connota la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
07/06/2019
n. 8
art. 3
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte