Sentenza 63/1974 (ECLI:IT:COST:1974:63)
Massima numero 7100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  06/03/1974;  Decisione del  06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 63/74. LAVORO - DIPENDENTI DA IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI ED OPERE PER CONTO DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO - RETRIBUZIONE - GARANZIE - D.P.R. 21 APRILE 1965, N. 373, ART. 21, SECONDO COMMA - RICHIAMA L'ART. 3, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1963, N. 45, CHE ESCLUDE L'ASSEGNO TEMPORANEO DALLA DETERMINAZIONE DEI VARI ISTITUTI CONTRATTUALI CONCERNENTI LA CATEGORIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA STATALE A PARITA' DI MANSIONI FRA I DIPENDENTI DELLE DUE CATEGORIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, contenente norme regolamentari in applicazione dell'art. 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di interposizione di mano d'opera, ha, fra l'altro, disposto che il trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto di amministrazioni autonome dello Stato (ferrovie, monopoli, poste e telecomunicazioni) non potra', comunque, essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dell'azienda autonoma, ove esista piena corrispondenza di mansioni; ed ha precisato che il raffronto economico e' da rifarsi in tal caso allo stipendio o paga base del personale di ciascuna azienda autonoma ed alla paga tabellare del contratto collettivo della categoria, fermo restando, nelle altre voci retributive, il trattamento previsto da tale contratto. L'assegno temporaneo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, introdotto con la legge 6 febbraio 1963, n. 45, sebbene non facesse parte della retribuzione ne' fosse computabile ad altri effetti, e' esteso, con analoghe limitazioni e la stessa decorrenza, ai dipendenti delle imprese appaltatrici per conto della suddetta azienda, per soddisfare la finalita' perseguita dalla cit. legge n. 1369 del 1960, sul divieto di interposizione nel lavoro. Il d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, ha conglobato l'assegno temporaneo nella retribuzione del personale statale, statuendo che l'ammontare della nuova retribuzione abbia effetto su tutte le indennita' ad esso commisurate (art. 2); per il dipendente delle imprese appaltatrici di servizi e di opere per conto dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nel suo art. 21, secondo comma, pur richiamando il criterio del raffronto di cui all'art. 2 del cit. d.P.R. n. 1192 del 1961 tra i due trattamenti economici, ha, invece, mantenuto il criterio limitativo della non computabilita' dell'assegno nei vari istituti contrattuali, gia' posto dall'art. 3 della legge n. 45 del 1965, nonostante che sia venuta meno, a seguito del conglobamento, la corrispondente disposizione per il dipendente dell'Azienda di Stato. Una statuizione del genere contrasta con lo stesso criterio di raffronto, che e' mantenuto fermo, e confligge, per la sua irragionevolezza e la disparita' di trattamento che ne deriva, con il principio di eguaglianza fra le due categorie, al quale lo stesso legislatore si e' attenuto nella legge del 1960 sul divieto dell'interposizione del lavoro e nella successiva legge del 1963, sull'assegno temporaneo. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 373 del 1965, nella parte in cui richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 45 del 1963, illimitatamente all'ipotesi - prospettata dal giudice a quo - che vi sia piena corrispondenza di mansioni fra il dipendente dell'impresa appaltatrice e quello dell'azienda autonoma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte