Sentenza 64/1974 (ECLI:IT:COST:1974:64)
Massima numero 7101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/03/1974; Decisione del
06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 64/74. PUBBLICITA' - MEZZI DI PUBBLICITA' - VIGILANZA - CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - COD. PEN., ART. 663, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 2 DEL D.LG. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382) - ISCRIZIONI IN LUOGHI PUBBLICI - ASSUNTA SANZIONE PIU' GRAVE RISPETTO ALLE AFFISSIONI ESEGUITE FUORI DEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - ERRONEA INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE A QUO - NON SUSSISTE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO PER LE DUE IPOTESI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 64/74. PUBBLICITA' - MEZZI DI PUBBLICITA' - VIGILANZA - CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - COD. PEN., ART. 663, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 2 DEL D.LG. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382) - ISCRIZIONI IN LUOGHI PUBBLICI - ASSUNTA SANZIONE PIU' GRAVE RISPETTO ALLE AFFISSIONI ESEGUITE FUORI DEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - ERRONEA INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE A QUO - NON SUSSISTE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO PER LE DUE IPOTESI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A seguito e per effetto della sent. n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, le trasgressioni al 5 comma dell'art. 113 del T.U. della legge di p.s., ribadito e specificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, trovano tuttora le loro sanzioni nell'art. 663 del cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente poteva avere riferimento l'art. 4 di cui alla citata legge del 1941, mentre penalmente irrilevanti sono oramai divenute le diverse figure di reato enunciate nel secondo comma dell'art. 663 cod. pen. (affissioni senza licenza o senza osservare le prescrizioni) alle quali si riferiva il successivo D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382. Cosi' che, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste per le due ipotesi di affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663, secondo comma, cod. pen., nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 2 del D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382.
A seguito e per effetto della sent. n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, le trasgressioni al 5 comma dell'art. 113 del T.U. della legge di p.s., ribadito e specificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, trovano tuttora le loro sanzioni nell'art. 663 del cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente poteva avere riferimento l'art. 4 di cui alla citata legge del 1941, mentre penalmente irrilevanti sono oramai divenute le diverse figure di reato enunciate nel secondo comma dell'art. 663 cod. pen. (affissioni senza licenza o senza osservare le prescrizioni) alle quali si riferiva il successivo D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382. Cosi' che, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste per le due ipotesi di affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663, secondo comma, cod. pen., nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 2 del D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte