Sentenza 65/1974 (ECLI:IT:COST:1974:65)
Massima numero 7102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
06/03/1974; Decisione del
06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 65/74. REATI E PENE - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - COD. PEN., ART. 341 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE IN QUANTO LA NORMA PENALE NON COMPRENDA NELLA TUTELA LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE DIPENDENTI DA PRIVATI (EX ART. 133 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 65/74. REATI E PENE - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - COD. PEN., ART. 341 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE IN QUANTO LA NORMA PENALE NON COMPRENDA NELLA TUTELA LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE DIPENDENTI DA PRIVATI (EX ART. 133 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Se le guardie particolari giurate siano o no pubblici ufficiali e tutelate dall'art. 341 c.p. e' un quesito che attiene all'interpretazione del giudice di merito. D'altronde, il carattere della loro funzione non deriva dalla natura del bene alla cui vigilanza e protezione sono preposte, ma dalla disciplina pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalita'. E', pertanto, infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, in quanto non comprende nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. di p.s..
Se le guardie particolari giurate siano o no pubblici ufficiali e tutelate dall'art. 341 c.p. e' un quesito che attiene all'interpretazione del giudice di merito. D'altronde, il carattere della loro funzione non deriva dalla natura del bene alla cui vigilanza e protezione sono preposte, ma dalla disciplina pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalita'. E', pertanto, infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, in quanto non comprende nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. di p.s..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte