Sentenza 66/1974 (ECLI:IT:COST:1974:66)
Massima numero 7103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  06/03/1974;  Decisione del  06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 66/74. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - ASSEGNAZIONE DEI TERRENI FATTA DAGLI ENTI DI RIFORMA - PERIODO INTERCORRENTE FRA L'ASSEGNAZIONE E IL PAGAMENTO INTEGRALE DELLE ANNUALITA' PREVISTE - SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ASSEGNATARIO - LEGGE 29 MAGGIO 1967, N. 379, ART. 7, TERZO E QUARTO COMMA - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO NEL PERIODO ANTERIORE AL RISCATTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42, TERZO E QUARTO COMMA, COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La normativa di cui all'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (modifiche alle norme sulla riforma fondiaria) - la quale disciplina il subentro all'assegnatario, deceduto prima che sia stato pagato il prezzo di riscatto, nel rapporto di assegnazione e vendita del terreno espropriato, dei suoi discendenti in linea retta, o, in mancanza di questi, del coniuge di lui, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal comma primo dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dispone che l'assegnazione e' fatta all'avente diritto designato dal testatore, o, in mancanza di tale designazione, dai coeredi, e che in caso di disaccordo tra loro decide l'autorita' giudiziaria, su istanza degli interessati o dell'ente, con riguardo alle condizioni ed attitudini personali - non crea alcuna disparita' tra i coeredi, riconoscendo a tutti i diritti successori sui beni facenti parte del patrimonio del de cuius al momento della sua morte, in conseguenza dell'assegnazione (credito relativo alla somma risultante dall'ammontare delle quote di ammortamento versate e dall'eventuale aumento di valore del fondo). La disciplina del subentro, poi, non riguarda la materia successoria, ma una procedura relativa alla formazione di un atto amministrativo di un ente pubblico, (non identificabile con negozi di diritto privato) che non modifica i diritti dei successibili sui beni esistenti nel patrimonio del de cuius. Pertanto non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 42, commi terzo e quarto, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, legge n. 379 del 1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 42  co. 4

Altri parametri e norme interposte