Sentenza 67/1974 (ECLI:IT:COST:1974:67)
Massima numero 7104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  06/03/1974;  Decisione del  06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7105  7106  7107


Titolo
SENT. 67/74 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 205 E 206, PRIMO COMMA - DIRITTO DELL'ESATTORE DI EFFETTUARE ATTI DI ESPROPRIAZIONE QUANDO E' GIA' IN CORSO ALTRA PROCEDURA ESECUTIVA INNANZI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NON VIOLANO GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, 25, PRIMO COMMA, E 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Gli artt. 205 e 206, primo comma, D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che consentono all'esattore di effettuare atti di espropriazione quando e' gia' in corso altra procedura esecutiva innanzi l'autorita' giudiziaria (erroneamente indicati nell'ordinanza del Pretore di Cittadella come artt. da 231 a 242 del citato Testo Unico), non contrastano con gli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'esecuzione esattoriale e' regolata secondo un procedimento in cui si manifesta, sia pure piu' energicamente che in altri casi, il principio di esecutorieta' dell'atto amministrativo. La legge speciale, che assicura la sollecita riscossione delle imposte, da' luogo ad un sistema volto a tutelare il preminente interesse, costituzionalmente riconosciuto, di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sent. n. 87 del 1962). Tale interesse giustifica quindi la particolare procedura esattoriale, che e' configurata come prevalente, entro certi limiti, non solo nei confronti dell'esecuzione ordinaria, ma anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Pertanto le questioni sopraindicate, gia' dichiarate non fondate con sentenze n. 95 del 1970, 115 del 1967, 138 del 1968 ed 87 del 1962, non sorrette da argomenti nuovi sono manifestamente infondate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte