Sentenza 67/1974 (ECLI:IT:COST:1974:67)
Massima numero 7105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
06/03/1974; Decisione del
06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/74 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 206, 208, 209 E 227 - CONSENTONO ALL'ESATTORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE IN PENDENZA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ART. 227: VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DA PARTE DEL SINDACO DEI BENI MOBILI INVENDUTI IN DUE PUBBLICI INCANTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 67/74 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 206, 208, 209 E 227 - CONSENTONO ALL'ESATTORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE IN PENDENZA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ART. 227: VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DA PARTE DEL SINDACO DEI BENI MOBILI INVENDUTI IN DUE PUBBLICI INCANTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrastano con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili a quelli propri della liquidazione fallimentare, ne' consentono al fallimento una immediata tutela contro i pignoramenti esattoriali illegittimi. Invero, riconosciuta la legittimita' del principio secondo cui le normali opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di risarcimento danni (sent. n. 138 del 1968), il differimento nel tempo e' una conseguenza inelluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. Il reclamo concesso agli interessati in luogo delle comuni opposizioni mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo che lo garantisce adeguatamente e non rappresenta un ingiustificato privilegio dell'esattore. E' altresi' esclusa l'illegittimita' dell'art. 227 citato T.U. sulle imposte dirette. Invero alla vendita a trattativa privata ad opera del sindaco - che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialita' - si addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla facolta' conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione di ulteriori mezzi di pubblicita' commerciale (art. 223 cit. T.U.). Pertanto non puo' dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi rispetto alle altre procedure esecutive.
Non contrastano con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili a quelli propri della liquidazione fallimentare, ne' consentono al fallimento una immediata tutela contro i pignoramenti esattoriali illegittimi. Invero, riconosciuta la legittimita' del principio secondo cui le normali opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di risarcimento danni (sent. n. 138 del 1968), il differimento nel tempo e' una conseguenza inelluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. Il reclamo concesso agli interessati in luogo delle comuni opposizioni mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo che lo garantisce adeguatamente e non rappresenta un ingiustificato privilegio dell'esattore. E' altresi' esclusa l'illegittimita' dell'art. 227 citato T.U. sulle imposte dirette. Invero alla vendita a trattativa privata ad opera del sindaco - che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialita' - si addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla facolta' conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione di ulteriori mezzi di pubblicita' commerciale (art. 223 cit. T.U.). Pertanto non puo' dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi rispetto alle altre procedure esecutive.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte